Le rilevazioni del commercio intra ed extra comunitario
Le rilevazioni sull’interscambio
commerciale con l’estero hanno per oggetto il valore e la quantità delle merci
scambiate dall’Italia con gli altri paesi e sono effettuate, per quanto attiene
all’interscambio con i paesi non appartenenti all’Unione Europea, secondo i
criteri stabiliti dai Regolamenti (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio
n. 471/2009 e Regolamenti (UE) della Commissione n. 92/2010 e n. 113/2010, per
quanto riguarda l’interscambio con i paesi dell’Unione europea, secondo quanto
previsto dal Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n.
222/2009, che modifica il Regolamento CE n.638/2004 e
dai Regolamenti (UE) della Commissione n. 91/2010 e n. 96/2010, che modificano
il Regolamento CE n.1982/2004. I Regolamenti
europei relativi all’Intrastat trovano applicazione in sede nazionale con il
Decreto Legislativo n.18/2010 (GU n. 41 del
19-2-2010 ), il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del
22/2/2010 (GU n.53
del 5-3-2010) e
Le modalità di rilevazione dei dati sono diverse a seconda che i soggetti che
forniscono le informazioni siano operatori economici
che effettuano transazioni commerciali con i paesi extra Ue
o con i paesi Ue. Nel caso di transazioni con i paesi
extra Ue, la base informativa è costituita dal
Documento Amministrativo Unico (DAU) che viene
compilato in riferimento ad ogni singola transazione commerciale. Per gli
scambi con i paesi Ue, al fine di semplificare gli
adempimenti richiesti per la libera circolazione delle merci nel mercato
interno, dal 1° gennaio 1993 il sistema di rilevazione doganale è stato
sostituito dal sistema Intrastat in base al quale le informazioni sono desunte
dagli elenchi riepilogativi dei movimenti presentati dagli operatori economici..
Dal 2010 sono stati introdotti
notevoli cambiamenti nel sistema Intrastat.
In particolare, i modelli
Intrastat, riportano, in sezioni distinte, le dichiarazioni per acquisti e
cessioni di beni e per prestazioni di servizi resi e ricevuti con periodicità
mensile e trimestrale. L’Istat diffonde solo i dati relativi allo scambio dei
beni.
Ai sensi del Decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze sopraccitato, a partire dal 1° gennaio 2010 le
soglie che determinano la periodicità della dichiarazione intrastat sono così
definite:
a) trimestrali, per i
soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna
categoria di operazioni (acquisti e cessioni di beni, prestazioni di servizi
resi e ricevuti) un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
b) mensili, per i
soggetti che non si trovano nelle condizioni richieste dalla lettera a).
Le dichiarazioni mensili e
trimestrali vengono trasmesse esclusivamente in via
telematica all’Agenzia delle Dogane.
I dati mensili coprono circa il 98%
degli scambi con i paesi dell’Unione europea. I dati trimestrali vengono stimati mensilmente, tale stima a fine anno viene
revisionata con le dichiarazioni trimestrali pervenute
Sia il DAU sia il modello Intrastat
hanno valenza statistica e fiscale.
Le informazioni del commercio con
l’estero fanno riferimento al cosiddetto sistema di commercio speciale che
comprende:
a)
all'esportazione, le merci nazionali o immesse in libera pratica che sono: (1)
esportate con destinazione definitiva; (2) imbarcate come provviste di bordo di
navi o aerei esteri; (3) esportate temporaneamente per la fabbricazione di
prodotti da reimportare o per subire un complemento
di manodopera o una riparazione; (4) le riesportazioni
di merci estere già importate in via temporanea;
b) all'importazione, le merci
estere: (1) importate in via definitiva o estratte dai depositi doganali che sono introdotte nel territorio doganale per consumo; (2)
importate in via temporanea per la fabbricazione di prodotti da riesportare o
per subire un complemento di manodopera o una riparazione; (3) le reimportazioni di merci nazionali già temporaneamente
esportate.
Non sono comprese nelle statistiche
del commercio speciale le merci in transito sul territorio nazionale e quelle
estere introdotte nei depositi doganali e non estratte per consumo, temporanea
importazione o rispedite all'estero. Fino al 1999 le merci imbarcate su navi o
aerei esteri come provviste di bordo sono tutte attribuite ad un unico paese
convenzionale extra Ue.
Dalle statistiche del commercio
estero restano escluse, dal 2010, le seguenti voci:
a.
oro detto monetario
b.
strumenti di pagamento aventi corso legale e valori;
c.
merci che beneficiano dell'immunità diplomatica, consolare o
simile;
d.
merci destinate ad un uso temporaneo, purché non sia prevista né
sia effettuata alcuna lavorazione, la durata prevista dell'uso temporaneo non
sia superiore ai 24 mesi e non sia previsto né sia stato effettuato alcun
cambio di proprietà;
e.
beni che veicolano informazioni personalizzate, software compreso;
f.
software scaricato da internet;
g.
beni riparati o destinati a riparazione, nonché i pezzi di ricambio
associati;
h.
merci spedite alle forze armate nazionali stazionate fuori del
territorio statistico e merci provenienti da un altro Stato membro che hanno
accompagnato le forze armate nazionali al di fuori del territorio statistico, nonché
merci acquistate e cedute nel territorio statistico di uno Stato membro dalle
forze armate di un altro Stato membro che vi stazionano;
i.
mezzi di trasporto che si spostano durante il loro
funzionamento, compresi i mezzi di lancio di veicoli spaziali al momento del
lancio;
j.
beni forniti a titolo gratuito che non siano oggetto di transazioni
commerciali, che siano movimentati unicamente al fine di favorire una transazione
commerciale successiva, illustrando le caratteristiche di beni o servizi (ad
esempio materiale pubblicitario, campioni commerciali).
Dalle statistiche del commercio
extra-comunitario sono escluse in aggiunta alle voci precedentemente elencate:
-
beni immessi in libera pratica dopo essere posti sotto il regime doganale
del perfezionamento attivo o della trasformazione sotto controllo doganale;- le
merci ammesse all'importazione in esenzione dei diritti doganali in virtù degli
articoli 12, 13 e 14 delle disposizioni preliminari alla Tariffa doganale d'uso
integrata e le corrispondenti merci esportate.
- le
merci dichiarate oralmente alle autorità doganali, sia di natura commerciale,
purché il loro valore non superi la soglia statistica di Euro 1.000 o
Oltre al valore ed alla quantità,
quest'ultima espressa in chilogrammi e/o in una delle altre unità di misura
indicate da Eurostat, le principali informazioni contenute nei modelli di rilevazione della merce oggetto di transazione
riguardano:
§
il
codice merceologico (NC8)
§
il paese di provenienza e di
destinazione
§
la provincia di provenienza o destinazione
La rilevazione degli
scambi commerciali con l’estero viene effettuata in
relazione al territorio doganale, rispetto al quale il territorio della
Repubblica Italiana si differenzia per le sole inclusioni dei comuni di
Campione d’Italia e di Livigno. Tuttavia, a fini statistici, la zona franca di
Livigno è compresa nell’interscambio commerciale. San Marino pur essendo un
paese terzo non rientra nelle rilevazioni del commercio estero per l'assenza di
barriere doganali rispetto all'Italia, mentre
Il valore statistico
della merce è definito, in conformità agli accordi internazionali, come valore Cif (comprendente cioè le spese di trasporto e
assicurazione fino alla frontiera nazionale) per le importazioni e come valore Fob (franco frontiera nazionale) per le esportazioni.
Il paese di
importazione è: a) il paese di origine, per le merci provenienti dai paesi
extra Ue e non messe in libera pratica in uno degli
altri paesi dell'Unione europea; b) il paese di provenienza, per le merci
originarie dei paesi extra Ue e messe in libera
pratica in uno dei paesi dell'Unione europea e per quelle originarie dei paesi
dell’Unione europea. Il paese all’esportazione è quello
verso il quale le merci sono destinate per essere immesse al consumo o, se esso
non è conosciuto dall’esportatore, il paese che costituisce l'ultima
destinazione nota all'esportatore stesso.
Con effetto dai dati di
gennaio 2010, i nuovi regolamenti comunitari hanno modificato le regole di
inclusione nelle statistiche di commercio estero dei dati relativi agli scambi
di navi e aeromobili. In particolare si definisce il concetto di “proprietà
economica” come i diritti di un soggetto di reclamare i vantaggi collegati
all’utilizzo di una nave, di un aeromobile nell’ambito di un’attività economica
mediante l’accettazione dei rischi associati. Conseguentemente vanno inclusi
nelle statistiche di commercio estero gli scambi di navi e aeromobili, quando si verifica un trasferimento della proprietà economica di una
nave o di un aeromobile.
I dati di
interscambio di merci relativi all'ultimo anno, sia nazionali sia territoriali,
sono provvisori. Nei mesi successivi alla loro pubblicazione essi vengono integrati con le informazioni pervenute
successivamente e, in particolare per quanto riguarda gli scambi con i paesi Ue, con le dichiarazioni trimestrali. Per l'anno 2008 le
differenze tra i dati definitivi e quelli provvisori, rispettivamente per le
aree Ue e Mondo, sono state pari a +2,4% e +1,3%% per
le importazioni e a +1,5%
e +0,9% le esportazioni.
A partire dal mese di Settembre 2011
è stata implementata una nuova metodologia di produzione delle statistiche sugli scambi
con l’estero di gas naturale allo stato gassoso e di energia elettrica, che si basa
sull’impiego diretto di fonti informative alternative ai dati statistico-doganali solo
per quanto riguarda la misurazione degli scambi complessivi in quantità, mentre per
le altre variabili di analisi e classificazione richieste dai regolamenti statistici
comunitari (dati in valore monetario e allocazione geografica dei flussi con l’estero
per “paese statistico”) sono stati adottati opportuni criteri di stima. Per maggiori
dettagli si rimanda all'Approfondimento
del 15 novembre 2011. La modifica introdotta ha comportato la
conseguente revisione dei dati relativi all'anno 2010 ed al periodo gennaio-agosto 2011. Il
seguente prospetto riporta le fonti informative utilizzate: